Con la Circolare 26 novembre 2021, n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di transfer pricing, con particolare riferimento ai requisiti che deve possedere la documentazione richiesta ai fini della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, ai sensi degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La Circolare fa seguito al Provvedimento del direttore delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020 e tiene conto dei contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica che si è conclusa il 12 ottobre scorso. Nel caso in cui sia resa disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo, i contribuenti potranno beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (art. 1, comma 6, e art. 2, comma 4-ter , del D.Lgs. n. 471/1997), derivante da eventuali rettiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.
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Transfer pricing le Entrate definiscono la documentazione idonea la sostanza prevale sulla forma