Transfer pricing, analisi di comparabilità condati aggiornati nei bilanci post Covid-19

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Per società con contratti di più anni può non essere necessario l’aggiustamento

L’Ocse prevede soluzioni sia pluriennali sia relative ai soli periodi più penalizzati

La chiusura dei bilanci, influenzati dalla pandemia, richiede un’accurata valutazione sugli aggiustamenti di transfer pricing di fine anno, in conformità al principio di libera concorrenza ex articolo 110, comma 7, del Tuir. A fine 2020 l’Ocse ha emanato delle linee guida per gestire i prezzi di trasferimento in tempi di Covid. Il documento non è sempre conclusivo sulle soluzioni proposte. Ma concentrando l’attenzione sulle analisi di comparabilità, si identificano alcuni aspetti utili per la remunerazione delle entità a rischio limitato (ad esempio, Limitedrisk distributors e Contract manufacturers ).

Comparabili aggiornati

Uno dei problemi è ottenere dati aggiornati dei comparabili, che riflettono gli effetti del Covid-19. La ricerca può risultare più semplice nei casi di transazioni con quotazioni di mercato (commodities , transazioni finanziarie) o per chi ha comparabili interni.

Diverso è il caso di comparabili estratti da database, anche se va fatta una distinzione in base alla durata dei contratti. Per società con contratti pluriennali che proteggono dai rischi manifestati durante la pandemia può non essere necessario aggiornare i dati nel periodo di Covid. Ad esempio, un contratto stipulato nel 2019per il periodo 2019-2022, che protegge la parte da testare (tipicamente l’entità a rischio limitato) dai rischi legati alla pandemia, potrebbe essere supportato da un’analisi di benchmark condotta al momento della stipula, senza ulteriori revisioni.

Negli altri casi, in cui l’aggiornamento andrebbe fatto, l’Ocse propone invece la revisione delle analisi economiche con eventuali aggiustamenti in anni successivi, quando i dati saranno disponibili. Si tratterebbe ad esempio di integrare la dichiarazione del 2020 oltre la scadenza, cosa però non del tutto applicabile per le società italiane che optano per la penalty protection alla luce del provvedimento sugli oneri documentali del 23 novembre 2020. Il requisito della marca temporale, infatti, limita la possibilità di modificare i documenti oltre i termini della dichiarazione.

In particolare, secondo il provvedimento (punto 6.1) sembra esservi la possibilità di fare rettifiche per il passato solo in caso di aggiustamenti a sfavore del contribuente.

Il mercato e le analisi periodiche

La selezione dei comparabili dovrebbe essere inoltre valutata alla luce del mercato in cui la società opera e degli anni utilizzati per l’analisi.

Secondo l’Ocse, considerato che la pandemia ha avuto effetti diversi in base alle varie giurisdizioni, si dovrà porre attenzione alla comparabilità geografica, adottando eventualmente approcci più flessibili sugli altri criteri con cui sono selezionati i comparabili, alfine di una maggiore attendibilità dei dati. Circa gli anni da considerare, l’Ocse prevede analisi sia pluriennali, sia relative a periodi in cui gli effetti della pandemia sono stati più tangibili.

1_La prima soluzione è più facilmente applicabile, diluendo gli effetti della pandemia nel tempo. Ad esempio, per testare la politica di Tp del 2020, si possono usare i dati del 2020 combinati con quelli degli anni precedenti, non impattati dalCovid. Tali analisi sono previste anche dal nuovo provvedimento sugli oneri documentali.

2_ La seconda soluzione richiede una segmentazione del conto economico per periodi (ad esempio, periodo di lockdown, o di ripresa successivo). Al di là della non sempre facile suddivisione del conto economico, il problema maggiore rimane l’individuazione di dati finanziari attendibili per le società comparabili nei periodi selezionati. Vista la complessità delle analisi, l’Ocse esorta le amministrazioni finanziarie a mantenere un approccio più flessibile nei controlli, soprattutto verso chi predispone l’opportuna documentazione di supporto.

Il Sole 24 Ore