Confermata l’interpretazione estensiva: l’omologazione supera anche il voto contrario
Al «via libera» forzoso, però, si applicano le sanzioni relative ai reati fallimentari
Il decreto legge 24 agosto 2021 n.118 sulla crisi d’impresa non ha solo chiarito chela disciplina della transazione fiscale riguarda anche i casi in cui gli enti fiscali e previdenziali boccino la proposta (e non solo quelli in cui manchi il voto), ma ha anche stabilito che in presenza di omologazione forzosa si applichino le sanzioni previste per i reati fallimentari.
Transazione più estesa
L’articolo 20 del Dl 118/2021, ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge, ha adeguato l’articolo 180, comma 4 della legge fallimentare che disciplinala transazione fiscale a quanto previsto dal Codice della crisi (da cui la norma era stata stralciata lo scorso autunno proprio per anticiparne l’entrata in vigore),modificando l’espressione «in mancanza di voto» in quella di «mancanza di adesione». Poiché per «mancanza di adesione» deve intendersi, nel concordato preventivo, anche la mancanza di adesione dovuta all’espressione di un voto negativo, la modifica ha lo scopo di precisare che il tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche a seguito del rigetto della proposta, attraverso il voto contrario. La stessa regola si applica, a maggior ragione, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel cui contesto la lettera dell’articolo182-bis della legge fallimentare, comma 4, già prevedeva l’espressione «mancanza di adesione».
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Transazione fiscale più facile ma arriva il rischio penale