Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 118/2021, sono entrate immediatamente in vigore numerose novità finalizzate ad agevolare le imprese in difficoltà finanziaria. Tra gli altri, ha efficacia immediata una piccola (ma fondamentale) modifica della gestione operativa dell’istruttoria processuale della transazione fiscale: il tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale anche in caso di voto contrario da parte dei rispettivi enti creditori. Importanti ricadute operative avrà poi un’ulteriore preziosa precisazione, secondo cui l’adesione del fisco e degli enti creditori alla proposta transattiva formulata, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda: trascorso tale termine, può essere richiesta al tribunale l’omologazione forzosa della transazione.
La transazione fiscale, prevista dall’art. 182-ter l.f., è uno strumento che si affianca al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione dei debiti, costituendone un subprocedimento accessorio ed eventuale che permette, in termini molto generali, la dilazione e/o il pagamento parziale dei crediti che il fisco vanta nei confronti dell’imprenditore raggiungendo un accordo transattivo. La transazione fiscale, però, costituisce una deroga a uno dei fondamentali principi del diritto tributario, cioè l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
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