Nei gradi di merito si era affermata l’illegittimità della pretesa
Corretta la notifica all’ex amministratore dell’atto intestato alla società
La Srl estinta non esclude l’accertamento in capo ai soci per la distribuzione di utili extracontabili, se la pretesa in capo alla società è fondata nel merito. A tal fine sono irrilevanti eventuali vizi formali dell’atto intestato all’ente. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 7168 di ieri.
La vicenda trae origine dall’accertamento relativo a una società estinta notificato all’ex amministratore e liquidatore. Parallelamente, venivano notificati anche avvisi di accertamento agli ex soci per il recupero del maggior reddito derivante dalla distribuzione di utili extracontabili nel presupposto della ristretta base azionaria. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava l’illegittimità della pretesa. In particolare, il collegio di appello riteneva che la società era stata cancellata dal registro imprese e il relativo accertamento doveva considerarsi nullo. Di conseguenza risultavano illegittimi anche gli atti dei soci.
Contro la decisione, ricorreva in Cassazione l’Agenzia. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che gli avvisi di accertamento sebbene “intestati” alla società già estinta, erano stati notificati ai soci. Secondo orientamento consolidato, dopo la cancellazione della società, di persone o di capitali, si determina un fenomeno di tipo successorio per il quale l’obbligazione non si estingue, ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda della responsabilità vigente durante la “vita” dell’ente.
Ne consegue la validità della notifica eseguita ai soci dell’atto intestato alla società estinta, analogamente a quanto previsto per il caso di morte del debitore (articolo 65 del Dpr 600/73). Tanto più se, come nel caso esaminato, nel provvedimento era espressamente richiamata la «responsabilità successoria».
Sulla validità degli accertamenti ai soci, la Cassazione ha ricordato che la ristrettezza dell’assetto societario giustifica la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, con conseguente inversione dell’onere della prova sulla destinazione delle somme.
Tuttavia, la Suprema corte ha precisato che la validità “formale” dell’avviso di accertamento alla società (come vizi di notifica o altri elementi simili) non rileva ai fini della pretesa in capo ai soci.
La decisione afferma due principi su questioni ad oggi abbastanza controverse e precisamente:
1 è corretta la notifica all’ex amministratore/liquidatore dell’accertamento intestato alla società estinta;
2 la validità degli accertamenti in capo ai soci per la distribuzione degli utili extracontabili deriva dalla fondatezza della pretesa in capo alla società, a prescindere da eventuali vizi formali del provvedimento dell’ente.
Il Sole 24 Ore