Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di accertamento di un maggior reddito in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento nei confronti dei soci, presunti percettori, in base alla rispettiva quota di partecipazione di quel maggior reddito, non può essere emesso prima della definitività di quello relativo alla società.
Pertanto, qualora l’accertamento “pregiudicante” nei confronti della società non sia ancora diventato definitivo, non è corretto emettere l’avviso di accertamento nei confronti del socio: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Basilicata con la sentenza 12 luglio 2021, n. 167, riportata e massimata sul sito della Giustizia Tributaria.
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Società di capitali a ristretta base partecipativa