Soci e liquidatori di società estinte: responsabilità con confini certi

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Secondo la Cassazione serve un atto distinto da quello verso l’impresa cessata

Il coinvolgimento di tali soggetti non è «in solido» ma per fatto proprio

La responsabilità dei liquidatori, dei soci ed ex amministratori di una società cancellata va accertata con un atto specifico e ulteriore rispetto a quello della società. Si tratta di un aspetto che si è sempre cercato di sottolineare sulle pagine deIl Sole 24 Ore e che ha ricevuto l’avallo anche da parte della Corte di cassazione, con ordinanza 28401/2020. Ed è, tutto sommato, il motivo sotteso della contestata previsione dell’articolo 28 del Dlgs 175/2014, con la quale è stato stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Infatti, la reale finalità della norma del “decreto semplificazioni del 2014” è quella di stabilire che l’atto notificato ad una società cessata (nei cinque anni successivi alla cancellazione) risulta valido, così da potersi poi azionare la responsabilità dei soci, liquidatori ed ex amministratori prevista dall’articolo 36 del Dpr 602/1973.Quest’ultima norma fissa, appunto, una particolare responsabilità:

1 per i liquidatori, che abbiano soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti tributari;

2 per gli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni delle scritture contabili;

3 per i soci che abbiano ricevuto dagli amministratori, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (la responsabilità opera nei limiti del denaro e dei beni ricevuti).

Tale responsabilità non opera automaticamente, ma soltanto se l’amministrazione l’accerta con proprio atto motivato – come dispone l’articolo 36 del Dpr 602/1973– che è un atto ulteriore, come ora riconosce anche la Cassazione – e, quindi, diverso rispetto a quello notificato alla società.

In sostanza, il “coinvolgimento” dei soci, degli ex amministratori e dei liquidatori previsto dall’articolo 36 del Dpr 602/1973 non avviene a titolo di responsabilità in solido con la società, bensì per fatto proprio, dando luogo a una fatti specie tipicamente civilistica (si veda l’altro articolo). Si tratta, infatti, di un debito distinto(tant’è che non sono comprese le sanzioni) dall’obbligazione tributaria dell’ente collettivo, anche se a questa obbligazione tale debito viene commisurato.

Questo è il motivo per il quale lo stesso articolo 36 del Dpr 602/1973 dispone chela responsabilità (dei soci, dei liquidatori, degli ex amministratori) debba essere accertata con apposito atto motivato, che deve esplicitare gli specifici presupposti individuati dal medesimo articolo 36. La responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e dei soci deriva, in sostanza, da una obbligazione tributaria non assolta dalla società: il che può avverarsi soltanto quando l’imposta è stata prima accertata, attraverso un atto valido, nei confronti della stessa società. Si può così comprendere, dunque, quale fosse la reale finalità della norma del “decreto semplificazioni del 2014”: considerare ex lege un atto valido quello notificato anche ad una società estinta, al fine di poter poi agire nei confronti dei soci, dei liquidatori ex amministratori della stessa (i veri destinatari della disposizione).

Va notato, comunque, che la responsabilità di liquidatori, soci ed ex amministratori si riferisce a debiti tributari sorti entro la cancellazione dal registro delle imprese e non successivamente: la previsione dell’articolo 36 del Dpr 602/1973 non contempla infatti eventuali “sopravvenienze” di debiti tributari nati dopo la cancellazione, diversamente da quanto accade sotto il profilo civilistico (articolo2495 del Codice civile e Cassazione a Sezioni unite 6070/2013).

Il Sole 24 Ore