Obbligo di intervento quando le violazioni contabili sono di estrema gravità ed evidenza
Anche il sindaco può essere chiamato a rispondere per le gravi irregolarità contabile. Anche quando il controllo contabile è affidato a un revisore. E poi, l’organismo di vigilanza può essere dotato, delibere alla mano, di poteri di intervento assai incisivi, ma poi deve esercitarli e non limitarsi a un ruolo che va poco oltre la semplice testimonianza.
Questi alcuni dei passaggi della fluviale 300 pagine) sentenza del Tribunale di Milano sul caso derivati-Monte Paschi .
La condanna del sindaco
Quanto alla condanna del presidente del collegio sindacale , 3 anni e 6 mesi, il Tribunale si è trovato a dovere fronteggiare l’argomentazione difensiva per la quale la presenza del revisore ha come diretta conseguenza l’esonero da responsabilità per condotte omissive dei sindaci relativamente al controllo contabile. Un’asserzione che i giudici hanno in linea di massima considerato «corretta». Tocca infatti, spiegano, al soggetto chiamato alla revisione legale dei conti verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e «la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché la conformità dei bilanci alle risultanze delle predette scritture e alla disciplina di settore».
Le ragioni dell’intervento
Tuttavia, «residuano ipotesi in cui l’irregolarità contabile (per magnitudo o sospetta singolarità) impone comunque l’attivazione del collegio sindacale, tenuto a vigilare sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e relativa affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione (all’esito di un controllo sintetico complessivo su metodi e procedure di redazione del bilancio)».
A corroborare questa posizione c’è quella parte della dottrina per la quale scatta un obbligo di attivazione, il cui mancato rispetto fonda la contestazione, in presenza di significativi indici di patologia societaria, oppure quando è assolutamente evidente che la condotta del management contravviene alle regole di una corretta gestione dell’impresa e del relativo patrimonio (come in caso di mancata iscrizione di eventi di rilevante importanza per le sorti della società e di cui i sindaci, a causa del controllo esercitato, sono a conoscenza o di registrazione di voci chiaramente inattendibili).
La grave alterazione
Ed è proprio questo il caso che, sottolineano le motivazioni, si è verificato, visto che si è assistito a «una macroscopica alterazione del bilancio (mediante fraudolenta contabilizzazione delle operazioni strutturate), di entità tale da pregiudicare l’affidabilità dell’intero sistema amministrativo-contabile, complessivamente inadeguato a rappresentare correttamente i fatti di gestione».
La responsabilità 231
Per quanto riguarda invece la responsabilità della banca sulla base del decreto 231, malgrado la presenza di un agguerrito organismo di vigilanza, la sentenza è impietosa. L’odv, infatti, malgrado forse composto da professionisti adeguati e dotato di «penetranti poteri di iniziativa e controllo» , potendo anche acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della banca, «ha assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto nella vorticosa spirale degli eventi». Non dimostrando particolare attivisimo neppure quando la vicenda aveva preso una preoccupante piega giudiziaria.
Il Sole 24 Ore