In materia di scissioni, la posizione della società beneficiaria della scissione equiparata a quella della società risultante dalla fusione (o all’incorporante) ed il rischio di elusione legato alla “compensazione intersoggettiva” delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 111 del 14 marzo 2022, con cui ha specificato come qualora la società beneficiaria venga costituita contestualmente e per effetto dell’operazione di scissione, cos che il suo patrimonio provenga unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria.