Prorogato al 30 aprile il termine per i pagamenti delle somme dovute all’agente della riscossione. Alla medesima data viene estesa la sospensione delle azioni esecutive da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), compresi i pignoramenti degli stipendi. È differito sempre al 30 aprile il blocco delle verifiche delle pubbliche amministrazioni, per pagamenti superiori a 5.000 euro, previsti dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Viene infine posticipato di due anni il termine per la notifica delle cartelle di pagamento e i relativi termini di prescrizione.
L’articolo 4 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), in linea di continuità con i precedenti legislativi, riporta le modifiche in materia di riscossione coattiva all’interno dell’articolo 68 del Dl 18/2020.
La novella impatta in primo luogo con i versamenti dovuti all’agente della riscossione. Si tratta delle cartelle di pagamento per le quali i 60 giorni dalla notifica scadevano dopo l’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore del 18/2020) e delle rate delle dilazioni con l’Ader in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021.
Le somme sospese, in linea di principio, devono essere pagate in un’unica soluzione entro maggio.
Va tuttavia ricordato che se si ha una dilazione pendente all’8 marzo è sempre possibile riprendere i pagamenti mensili, a condizione che le rate non pagate siano complessivamente meno di 10. Inoltre, sia in caso di debito mai dilazionato prima sia nell’ipotesi di soggetti con dilazioni decadute all’8 marzo 2020 è comunque ammessa la proposizione di una domanda di rateazione. Nella seconda eventualità (dilazioni pregresse decadute) non occorre versare prime le somme scadute, purchè la domanda venga presentata entro la fine dell’anno.
Durante la fase di moratoria, è fatto divieto di notificare cartelle di pagamento nonché di avviare azioni esecutive e adottare misure cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca). Il blocco riguarda anche il pignoramento presso terzi delle quote stipendiali che è stato anch’esso differito a fine aprile. La proroga comporta quale effetto automatico l’allungamento dello stop alle verifiche delle pubbliche amministrazioni, previste ai sensi dell’articolo 48 bis del Dpr 602/1973.
Si tratta dei controlli che si effettuano in caso di pagamenti maggiori di 5.000 euro, allo scopo di accertare se vi sono morosità nei confronti dell’Ader in capo al beneficiario degli stessi. Ne consegue che tutti i versamenti degli enti pubblici dovranno essere eseguiti senza alcuna verifica preliminare. La norma del decreto sostegni fa salvi i rapporti giuridici sorti dal primo marzo scorso alla data di entrata in vigore del Dl, poiché in tale arco temporale la sospensione non è stata operativa.
Il decreto Sostegni interviene anche sulla proroga dei termini di decadenza e prescrizione, disponendo uno slittamento di due anni che agisce su due versanti. Il primo riguarda tutti gli affidamenti eseguiti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. In questo ambito, rientra la generalità delle entrate, tributarie e non tributarie, locali ed erariali.
Il secondo attiene invece agli affidamenti, in qualunque momento eseguiti (dunque, anche al di fuori del periodo di sospensione ed oltre il 2021), relativi ai controlli delle dichiarazioni indicati nell’articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), Dl 34/2020.
Si tratta in particolare delle liquidazioni afferenti le dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 nonché dei controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Per queste procedure, dunque, a prescindere dalla data di trasmissione dei ruoli, i termini di notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di 24 mesi. Se ne deduce che la proroga disposta in origine nel suddetto articolo 157 del Dl 34/2020, deve ritenersi superata dalla previsione del Decreto Sostegni. Nulla viene detto con riguardo alle cartelle in scadenza naturale a fine 2020. Ne dovrebbe conseguire l’applicazione automatica dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamato sin dall’inizio dall’articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020. Di conseguenza, il termine in questione deve ritenersi posticipato al 31 dicembre 2022.
Il Sole 24 Ore