Le operazioni soggettivamente inesistenti precludono l’esercizio del diritto alla detrazione della relativa IVA anche se soggette ad autofatturazione. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE con la sentenza 11 novembre 2021, C-281/20. Secondo la Corte, nel rapporto tra le condizioni sostanziali e le condizioni formali per l’esercizio della detrazione, l’indicazione nell’autofattura di un fornitore fittizio integra la violazione di un requisito formale che assume, tuttavia, valenza sostanziale in quanto impedisce di individuare lo status di soggetto passivo del vero cedente, che rientra nelle condizioni sostanziali del diritto di detrazione.
Con la sentenza resa nella causa C-281/20 dell’11 novembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è ritornata ad occuparsi dei limiti della detrazione dell’IVA in caso di reverse charge, nella specifica ipotesi in cui il cessionario abbia riportato un cedente fittizio nelle autofatture emesse per l’acquisto di beni.
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