L’ad di un gruppo brianzolo con casa e famiglia in Ticino non paga le tasse in Italia
Il fisco italiano non può avere pretese sul manager frontaliero con casa e famiglia inCanton Ticino e con carica di amministratore delegato in un’azienda brianzola a pochi chilometri dal confine. Nonostante il centro di affari e le fonti di reddito del(presunto) contribuente siano completamente riferibili alla giurisdizione italiana, i criteri di appartenenza dettati dalla Convenzione dell’Ocse e da quella sulle doppie imposizioni sottoscritta tra Roma e Berna, corredati dalla giurisprudenza nazionale, portano dritto all’erario svizzero. La Corte di cassazione (V Civile, ordinanza 18009/22, depositata ieri) torna ancora una volta sulla delicata questione di vicinato geografico, linguistico e fiscale tra il nord della Lombardia e il Sottoceneri del cantone italofono, per ribadire la prevalenza dei criteri oggettivi di individuazione tributaria rispetto a facili suggestioni argomentative.