L’operazione tra marzo 2021 e febbraio 2022 con l’ordine cronologico di emissione Per le Entrate la data di emissione è provata anche dai sistemi informativi
Alla fine, il tanto agognato provvedimento attuativo relativo alla «scissione decadenziale» degli atti emessi nel 2020 e da notificarsi nel 2021/2022 è stato reso noto. Infatti, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate di ieri (prot. 88314/2021), sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 157 del Dl Rilancio 2020 (Dl 34/2020) relativo alla «proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali». Anche se, leggendo le motivazioni del provvedimento, si scopre che la principale finalità risulta quella relativa alle interrelazioni con la definizione degli avvisi bonari (si veda l’articolo a lato) prevista dall’articolo 5 del Dl 41/2021.
A ogni modo, questo significa che d’ora in poi gli uffici provvederanno a notificare gli atti di accertamento e gli altri provvedimenti impositivi, diversi dalle cartelle di pagamento, che risultavano in scadenza (senza tenere conto della sospensione stabilita dall’articolo 67 del Dl 18/2020) tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Con riguardo a questi atti – che a norma di legge devono venire notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (comma 1 dell’articolo 157) – il provvedimento non dice granché. Viene stabilito semplicemente che gli uffici notificano gli atti «distribuendoli in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione». Ed è proprio questo il punto, sollevato più volte sulle pagine de «Il Sole 24 Ore»: l’emissione degli atti individuati dal comma 1 dell’articolo 157 risulta una sorta di operazione misteriosa che, però, ha delle ripercussioni rilevanti.
Infatti, anche il termine di emissione dell’atto (31 dicembre 2020), e non solo quello di notifica dello stesso, risulta un termine decadenziale, per il quale le relative regole devono essere fissate da una norma di legge (anche secondaria), entro, tuttavia, lo spirare dello stesso termine di decadenza (quindi, per l’emissione, entro il 31 dicembre dello scorso anno).
In proposito, le norme di legge non possono certo risultare quelle del comma 5 dello stesso articolo 157 in base al quale «l’elaborazione o l’emissione degli atti … è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia». Si tratta di una disposizione troppo indeterminata (l’emissione è provata «anche» dalla data di elaborazione), che non può essere ritenuta soddisfacente a rispettare il principio di legalità proprio della decadenza. Né, evidentemente, il principio può ritenersi rispettato in base alla circolare 25/E/2020 delle Entrate, che ha stabilito che gli atti si intendono emessi se risultano «firmati e protocollati» entro il 31 dicembre 2020.
Né, a ben vedere, le regole sono state fissate dal provvedimento di ieri, il quale, ad ogni modo, essendo stato emanato dopo il 31 dicembre 2020, non avrebbe potuto “sanare” l’assenza di una norma di legge (anche secondaria) entro lo spirare del termine di decadenza (per l’emissione) dello scorso anno. Sicché, come più volte è stato riportato su queste pagine, tutti gli atti che sono stati emessi entro il 31 dicembre 2020 e che verranno notificati d’ora in poi (fino al 28 febbraio 2022) sarebbero da ritenersi illegittimi.
Oltre comunque a queste considerazioni tecniche, occorre anche svolgere una piccola riflessione di opportunità. Va ricordato infatti che il provvedimento di ieri – a cui potranno seguire degli altri, così si legge nello stesso – attua, per così dire, le disposizioni dell’articolo 157 del Dl 34/2020, il quale, come riportato inizialmente, ha disposto la proroga dei termini – con questa problematica scissione tra emissione e notifica degli atti – «al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali». Siamo così sicuri che questa ripresa delle attività c’è già stata?
In tutto questo, il provvedimento ricorda che agli atti per i quali si è in presenza di situazioni di indifferibilità e urgenza non si applicano le disposizioni dello stesso.
Il Sole 24 Ore