Scompare il divieto di utilizzo della prova testimoniale nel processo tributario: confermato il divieto di giuramento, viene legittimato l’utilizzo della prova testimoniale, la cui ammissibilità è rimessa alla scelta del giudice nei casi in cui la ritenga necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti. L’effettiva portata della modifica normativa introdotta con la riforma della giustizia tributaria (legge n. 130/2022) sarà pienamente valutabile solo alla prova della sua concreta applicazione. Ma la complessità della procedura potrebbe limitare il ricorso a questo strumento.
Il legislatore della riforma della giustizia tributaria ha modificato il comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, sostituendo la laconica previsione di inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale dell’originale formulazione della norma, con una piuttosto articolata disciplina, che continua a contemplare il divieto di giuramento, ma che introduce la prova testimoniale nel processo tributario. Per valutare pienamente la portata della modifica, prima di esaminare il nuovo testo del comma 4 così come sostituito dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, vale la pena di fare un rapido excursus in merito all’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato della norma precedente, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio che preservasse l’integrità del principio dell’uguaglianza delle parti processuali, e agli effetti concreti che tale percorso giurisprudenziale ha prodotto sulle possibilità di difesa dei contribuenti.