Di norma, come previsto dall’art. 7 del DL 269/2003 nelle società di capitali, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale nonché le imposte sono esclusivamente a carico dell’ente.
Ma è davvero sempre così o in alcune circostanze potrebbero essere chiamati in causa anche personalmente gli amministratori della società? In altri termini, vi sono dei casi in cui l’Agenzia delle Entrate può rivalersi per debiti erariali direttamente nei confronti degli amministratori delle società operative? Nel presente lavoro, si proverà a individuare in quali situazioni, a livello fiscale, lo schermo societario potrebbe essere inefficace con il consegnante coinvolgimento diretto degli amministratori dell’ente, distinguendo la posizione degli amministratori di società di capitali da quelli di società personali.
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