Responsabilità limitata per la sottoscrizione da parte della controllata
La sottoscrizione elettronica del rappresentante legale del contribuente con la marca temporale deve essere apposta sul masterfile anche se lo stesso è stato predisposto e sottoscritto dalla controllante, in quanto la ratio della disposizione risponde solo all’esigenza di conferire data certa al documento stesso. È uno dei chiarimenti della circolare 15/E/2021. La marca temporale rappresenta un cambio di paradigma rilevante per le imprese, se si considera che il provvedimento 13765/2010 nulla disponeva in merito ai requisiti di «data certa» della documentazione. Per questo, va attenta mente contestualizzata la funzione della firma elettronica e della marca temporale, laddove apposte su documenti non predisposti dal contribuente, come nel caso del masterfile di gruppo messo a disposizione dal soggetto controllante, diretto o indiretto.
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La firma del masterfile attesta la data certa