Il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario/committente non può essere subordinato all’effettivo pagamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore. La riflessione nasce dalla lettura della sentenza 4586/2021 della commissione tributaria di Milano che, in presenza di frode, pretenderebbe di negare il diritto a detrazione del cessionario per il fatto che il cedente non ha versato l’imposta. Senza entrare nel dettaglio del thema decidendum, preme sottolineare che, in presenza di un’operazione di compravendita effettiva, del tutto neutra dal punto di vista delle imposte dirette – dove, tra l’altro, non sussistono elementi per attribuire al compendio compravenduto un valore differente rispetto a quello indicato nel contratto – la Commissione ha confermato il recupero dell’Iva detratta dal cessionario per un importo pari all’imposta non versata dal cedente. Ci in quanto, secondo i giudici, le parti operano all’interno di un disegno di frode.
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