Il credito d’imposta relativo agli investimenti è contabilizzato come un contributo in conto impianti in quanto soddisfa la definizione del paragrafo 86 del principio contabile Oic 16. È uno dei chiarimenti della Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, pubblicata dall’Oic in forma definitiva in risposta a una richiesta di parere inviata dall’agenzia delle Entrate sull’articolo 121 del decreto Rilancio.
L’impresa committente contabilizza il contributo (credito tributario) con una delle modalità previste nei paragrafi 87-88 dell’Oic 16: a diretta riduzione dell’investimento oppure iscrivendo un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione. Per la valutazione del credito, si applica l’Oic 15, compreso il costo ammortizzato con stima dei flussi finanziari futuri (debiti che si prevede di compensare), considerando che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti dell’imposta annua. Il documento, per l’applicazione del costo ammortizzato, richiama i paragrafi 86 dell’Oic 25 e 41 e 51 dell’Oic 15.
(leggi tutto)
In bilancio il bonus investimenti è contributo in Il Sole 24 Ore