Sono inefficaci i pagamenti dei debiti tributari, anche con compensazione, eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
A nulla rileva che siano stati eseguiti a seguito di procedure di riscossione coattiva e i crediti siano precedentemente maturati e
riguardino ritenute Irpef dei dipendenti operate prima del fallimento.
L’amministrazione dei rapporti fiscali, contributivi e di lavoro, creditori e debitori, infatti, concentrata in capo al curatore senza
alcuna esclusione o distinguo.
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Il pagamento di debiti tributari da parte del fallito inopponibile al curatore _ NT+ Fisco