Il curatore fallimentare deve custodire l’ambiente. Questo è il principio sancito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 3/2021), che ha operato una riscrittura della formula “chi inquina paga”, pure recentemente ribadita dalla sezione quinta del collegio (sentenza 1630/2022).
In quest’ultima pronuncia, si ricorda che gli interventi di riparazione, messa insicurezza, bonifica e ripristino di fondi inquinati (articolo 192 del Codice dell’ambiente) gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione e si ribadisce che la responsabilità presuppone sempre l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il danno e che il sistema osta a responsabilità oggettive odi posizione. Eppure, se il bene è del fallito, il curatore fallimentare risponde (e i credito ripagano) pur non avendo inquinato.
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