I soci di una società di capitali estinta non rispondono delle sanzioni relative al debito fiscale della persona giuridica. Questo perché gli ex soci sono considerati alla stregua degli eredi di una persona fisica – per cui la legge prevede espressamente l’intrasmissibilità delle sanzioni – e la norma tributaria prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie. A confermare questo importante principio di diritto è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29112 depositata il 20 ottobre 2021.
Un contribuente riceveva una cartella di pagamento per obbligazioni tributarie relative all’anno 2005, assunte da una società estinta di cui lo stesso era socio.
La cartella veniva impugnata innanzi la CTP che tuttavia dichiarava il ricorso inammissibile.
Il giudice di appello confermava il giudizio di inammissibilità del ricorso originario, in quanto avente ad oggetto non vizi propri dell’atto impugnato, ma vizi derivati, il cui esame era precluso dalla mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento.
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I soci di S.r.l. estinta non rispondono delle sanzioni