I contributi previdenziali possono essere pretesi e riscossi dalla Cassa forense. La Corte di Cassazione, con ordinanza 22 novembre 2021, n. 35873, ha accolto il ricorso della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e ciò perché l’avvocato, a suo tempo, non ha inviato agli uffici la dichiarazione dei propri redditi: l’omessa comunicazione impedisce il decorso del termine decennale e, di conseguenza, la prescrizione.
Il contenzioso
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di un avvocato per oneri contributivi non versati nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ha confermato l’estinzione del diritto di quest’ultima per intervenuta prescrizione relativamente ai contributi maturati nel periodo 1988-2001, ritenendo dovuti i soli contributi maturati nei periodi 1992-1993 e 2001-2007, nonché le sanzioni per omessa comunicazione annuale del reddito prodotto nel periodo 2004-2005.
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I contributi dei professionisti non dichiarati e non versati non sono soggetti alla prescrizione