La risposta a interpello 343: era necessario l’invio all’Ispettorato del Lavoro
Adempimento non più richiesto solo a partire dal periodo d’imposta 2020
Niente credito d’imposta formazione 4.0 per le attività svolte nel 2019, in assenza dell’obbligatorio deposito telematico del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro entro il 31 dicembre 2019. È il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 343/2021.
Al riguardo, si ricordano le quattro norme che nel tempo hanno regolato l’agevolazione:
1 l’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017, che ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta del 40% per le spese sostenute nel 2018 per attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;
2 la legge 145/2018 (articolo 1, commi 78-81) che ha esteso al 2019l’agevolazione, ed ha inoltre rimodulato la misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute: 50% per le piccole imprese,40% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese, per le quali è operata anche una riduzione a 200.000 euro del limite massimo annuale del credito d’imposta, che per le altre categorie di beneficiari resta fissato in 300.000 euro;
3 la legge 160/2019 (articolo 1, commi 210-215) che ha prorogato il beneficio alle spese sostenute nel 2020, ed eliminato l’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente;
4 la legge 178/2020 (articolo 1, comma 1064) che ha prolungato il beneficio fino al2022, includendo anche i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dal regolamento Ue 651/2014, vale a dire le spese di personale relative ai formatori perle ore di partecipazione alla formazione, i costi direttamente connessi al progetto di formazione (spese viaggio, materiali, ammortamenti attrezzature, ecc.), i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette.
Venendo all’oggetto dell’interpello, l’Agenzia evidenzia che in base alla disciplina vigente per il 2019, le attività di formazione sono ammissibili al beneficio a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati nel rispetto dell’articolo 14 del Dlgs 151/2015, che a sua volta prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.
Al riguardo, l’Agenzia osserva che:
il deposito dei contratti poteva essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data di chiusura dell’esercizio di sostenimento delle spese e quindi, per le attività del 2019, entro il31 dicembre 2019 (vedasi punto 1 della circolare 412088 del 3 dicembre 2018 delMise)
il corretto adempimento riguardante il deposito del contratto collettivo o aziendale costituiva, in relazione ai periodi d’imposta 2018 e 2019, una condizione di ammissibilità al beneficio (Dm 4 maggio 2018 e risposta interpello 79 del 20 marzo2019); la modifica introdotta dalla legge 160/2019 non richiede più tale adempimento solo a partire dal periodo d’imposta 2020.
Pertanto, poiché nel caso di specie la società istante non ha provveduto al deposito dell’accordo entro la data del 31 dicembre 2019, non potrà usufruire del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2019 in vigenza dell’originaria disciplina.
Il Sole 24 Ore