Fisco, cartelle e recuperi nel ginepraio di decadenze e prescrizioni

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L’impatto della proroga di 24 mesi disposta dal decreto Sostegni. Differimento per tutti gli affidamenti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021

La cessazione della sospensione delle attività dell’agente della riscossione ripropone con forza il problema dei termini di decadenza e prescrizione delle operazioni di recupero coattivo, che risentono del lungo periodo di stop imposto dalla legge. Al riguardo, l’articolo 4 del decreto legge 41/2021 ha previsto una proroga speciale di 24 mesi che tuttavia appare del tutto insufficiente sia sotto il profilo dell’ambito di applicazione sia sotto l’aspetto dell’ampiezza della stessa.

Occorre in primo luogo fare una distinzione che riguarda la generalità delle entrate tributarie erariali (e non solo). I termini di decadenza si riferiscono normalmente alla notifica della cartella di pagamento e non si possono interrompere, si devono solo rispettare. I termini di prescrizione di regola sono invece riferiti alle operazioni di recupero coattivo che iniziano dopo la notifica della cartella di pagamento. Per i tributi erariali, il termine è decennale, salvo che per le sanzioni, per le quali il termine è invece quinquennale. Per i tributi comunali, il termine è quinquennale, come pure per i contributi previdenziali e assistenziali. La prescrizione, inoltre, si può interrompere all’infinito con un atto di messa in mora.

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