Stop alla qualificazione della falsità del documento senza riscontro effettivo
La società facente parte di un gruppo gestita dalla capogruppo non è di per sé un mero schermo e pertanto le fatture emesse non possono essere qualificate come inesistenti in via automatica senza un effettivo riscontro. Ad affermarlo è laCassazione, sezione III penale, con la sentenza 32506/2022 depositata ieri 5settembre.
Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca emesso dal Gip nei confronti di una società e degli indagati per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Dlgs 74/2000, articolo 2).
Uno degli indagati ricorreva per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato. In particolare, secondo la difesa, il giudice si era limitato a rilevare che la società fosse presumibilmente priva di autonomia strutturale perché controllata da un soggetto terzo, ma tale considerazione non riguardava la veridicità delle fatture oggetto di contestazione. La Cassazione ha ritenuto, sul punto, fondato il ricorso. I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che secondo il Tribunale del riesame la società aveva ricevuto fatture da enti controllati privi di una propria autonomia gestionale.Si trattava di società, infatti, eterodirette dal gruppo di controllo. Tuttavia, tale conclusione sembrava priva di concretezza rispetto alle tesi difensive opposte dagli indagati.