Documentazione formale insufficiente per provare l’esistenza delle operazioni

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La Ctr Lombardia ricorda che la correttezza apparente non basta per la difesa

L’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non comporta alcuna illegittima duplicazione d’imposta e il contribuente non può limitarsi a opporre la correttezza formale della propria documentazione. È questo, in estrema sintesi, il principio stabilito dalla Ctr Lombardia (presidente Palestra, relatore Crisafulli) con sentenza 324/26/2022 che, focalizzandosi sul riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuenti, rigetta l’appello di una società.

La vicenda prende le mosse da un controllo incrociato condotto nei confronti dellaSpa appellante e di altre società, scaturito da un’ampia attività istruttoria e diverifica condotta dalla guardia di Finanza, cui aveva fatto seguito una richiesta documentale dell’ufficio.

Al termine della verifica,

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