Le novità introdotte dal decreto legge 118 si applicano dal 25 agosto 2021 alle nuove procedure
Più frecce all’arco della ristrutturazione. Il decreto legge n.118 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.202 del 24 agosto introduce numerose modifiche alla legge fallimentare di immediata applicazione per facilitare l’accesso alle procedure che consentono di affrontare le crisi d’impresa con mezzi alternativi al fallimento.
Si tratta di norme che anticipano, con alcuni ritocchi, istituti del Codice della crisi perché la pandemia non consente di attenderne l’entrata in vigore ulteriormente slittata a maggio 2022. Le modifiche di maggior rilievo riguardano gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, gli accordi agevolati e la convenzione in moratoria. Le nuove norme si applicano alle procedure introdotte dopo l’entrata in vigore del Dl e quindi già dal 25 agosto.
Accordi ad efficacia estesa
Gli accordi ad efficacia estesa, oggi previsti dalla legge fallimentare solo per banche ed intermediari finanziari, potranno riguardare tutte le tipologie di creditori. Consentono di vincolare la minoranza dissenziente dei creditori appartenenti ad una data categoria, individuata per posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Possono essere utilizzati se è prevista la continuazione diretta o indiretta dell’impresa . La continuità non serve solo se l’accordo riguarda banche ed intermediari finanziari e l’indebitamento nei loro confronti è inferiore alla metà di quello totale. È necessario che il 75% dei creditori della categoria abbia espresso il suo consenso ed i dissenzienti possano esser soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, fallimento o altra ipotesi di concordato. Una percentuale che scende al 60% se l’imprenditore arriverà all’accordo all’esito della nuova procedura di composizione negoziata introdotta dal Dl 118/2021 (e operativa dal 15 novembre) .
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Crisi d’impresa_ nuove chance salva-aziende estese a più profili di creditori _ NT+ Fisco