Contestazione di indebiti vantaggi fiscali possibile con la disciplina antiabuso
Ai fini dell’imposta di registro, il conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazioni non può essere riqualificato in cessione di azienda. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 24647 .
L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 131/86, aveva riqualificato l’atto di costituzione di una società mediante conferimento e la successiva cessione di quote, in cessione di ramo di azienda. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava la legittimità della pretesa.
La società ricorreva così per la cassazione della decisione di appello lamentando l’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità hanno richiamato i principi affermati dalla Consulta (n. 158/2020) secondo cui la nuova formulazione dell’articolo 20 non esprime una regola antielusiva, bensì interpretativa dell’atto portato a registrazione, senza considerare elementi estranei ad esso. La Cassazione ha precisato che sebbene tale norma consenta all’Amministrazione di riqualificare l’atto diversamente dal titolo e dalla forma apparente, tale riqualificazione non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile.
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conferimento non è cessione se c’è trasferimento di quoteIl Sole 24 Ore