Conferimento di azienda, non è cessione se c’è trasferimento di quote

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Ai fini dell’imposta di registro, il conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazioni non può essere riqualificato in cessione di azienda. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 24647 .

L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 131/86, aveva riqualificato l’atto di costituzione di una società mediante conferimento e la successiva cessione di quote, in cessione di ramo di azienda. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava la legittimità della pretesa.

La società ricorreva così per la cassazione della decisione di appello lamentando l’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità hanno richiamato i principi affermati dalla Consulta (n. 158/2020) secondo cui la nuova formulazione dell’articolo 20 non esprime una regola antielusiva, bensì interpretativa dell’atto portato a registrazione, senza considerare elementi estranei ad esso. La Cassazione ha precisato che sebbene tale norma consenta all’Amministrazione di riqualificare l’atto diversamente dal titolo e dalla forma apparente, tale riqualificazione non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile.

 

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