Concordato in continuità, si allungano i tempi per pagare i privilegiati

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Prorogata da uno a due anni la moratoria per pagare i creditori assistiti da privilegio

Maggior tutela dei crediti di lavoro e moratoria dei crediti privilegiati nel concordato. Il quinto comma dell’articolo 182 quinquies della legge fallimentare consentiva già nel concordato preventivo, con l’autorizzazione del tribunale, il pagamento di debiti anteriori se essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Diventa ora possibile, sempre su autorizzazione del tribunale, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda di concordato ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. Si anticipa la direttiva La norma anticipa, ma soltanto in parte, l’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 1023/2019 che, non consentendo la sospensione delle azioni esecutive per quanto concerne le retribuzioni dei lavoratori, se non nel caso in cui il loro pagamento sia altrimenti garantito con un livello di tutela analogo, renderà in ogni caso legittimo tale pagamento anche senza l’autorizzazione del tribunale. Non pare inoltre che la direttiva consenta distinzioni tra lavoratori che mantengono il posto di lavoro e lavoratori che vengono dismessi.

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