Dopo le note 29/2022 e 109/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, chiaro solo in parte lo scenario degli obblighi per le comunicazioni preventive dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali previsto dall’articolo 13 del Dl 146/2021. Dal 18 gennaio 2022 l’obbligo entrato a regime e la scelta di comunicare o meno eventuali rapporti resta non semplice.
L’Inl ha affermato che, anche per i committenti imprese e gli enti non commerciali privati in attività commerciale, soggetti ordinariamente tenuti a soddisfare l’adempimento, le comunicazioni non sono dovute quando la prestazione non abituale di lavoro autonomo richiesta ha contenuto prettamente intellettuale e quando la prestazione trova classificazione nelle ipotesi di svolgimento di professione intellettuale (articolo 2229 e seguenti del Codice civile) e in genere nelle attività autonome esercitate in maniera abituale poste in essere in regime di soggettività passiva Iva.
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Comunicazioni occasionali, confine ancora incerto per le attività intellettuali