Valutazione anno per anno: va decurtato solo il periodo di inadempimento
L’omesso controllo da parte dei componenti del collegio sindacale, limitato ad un solo periodo, non fa venire meno il loro diritto al pagamento: può essere escluso dal compenso il solo periodo nel quale sono i sindaci sono stati inadempienti. Il rispetto degli obblighi va, infatti, valutato anno per anno e non nella sua unitarietà. Criterio che consente dunque di “sottrarre” da quanto dovuto a fine incarico il solo periodo in cui la condotta è stata scorretta. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 6027) respinge il ricorso del curatore fallimentare, le cui ragioni era state accolte dal giudice delegato, ma respinte dal tribunale.
Ad avviso del giudice delegato, infatti, nulla era dovuto ai due sindaci, per l’attività svolta in una Spa, perché il collegio era rimasto inadempiente per un intero anno, a prescindere dalla correttezza del loro operato nei tre esercizi successivi. Diverso il parere del Tribunale che lega la possibilità di negare il compenso all’esistenza di una reciproca dipendenza tra inadempimento e controprestazione. Circostanza che nello specifico non c’era, perché l’omesso controllo era limitata ad un periodo precedente l’ingresso nella procedura di concordato.
L’attività del collegio sindacale, infatti, anche se svolta in continuità, va suddivisa in prestazioni autonome in relazione ai diversi esercizi aziendali. Via libera dunque al compenso per gli anni in cui non ci sono state contestazioni. Senza successo il curatore fa presente che il dovere di controllo è continuativo. E, per essere più chiaro, ricorre al paragone del medico distratto, che non sarebbe responsabile , per aver fatto ammalare il paziente poi “rimedia” con dei palliativi.
Il ricorrente, con un argomento più giuridico, fa poi presente che l’articolo 2402, prevede che la retribuzione dei sindaci sia determinata dall’assemblea sociale per l’intero periodo dell’ufficio.
Per la Cassazione però il corretto adempimento della prestazione può essere considerato in maniera frammentaria, «tempo per tempo». E lo obbligazioni «di carattere continuativo ben possono rimanere – pure nel riflesso della loro dimensione temporale – in parte adempiute e in parte inadempiute».
Decisivo per la Suprema corte, constatare che l’articolo 1458, comma 1 del Codice civile, rispetto alla risoluzione dei contratti a esecuzione continuativa, preveda che «l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite». Questo sia quando ad un primo periodo di adempimento si contrapponga seccamente un periodo di solo inadempimento, sia quando le due situazioni si alternino.
Ininfluente anche il richiamo del ricorrente all’articolo 2402 del Codice civile. Una prescrizione che , sottolinea la Cassazione, non ha niente a che vedere con un obbligo di controllo continuato. Prefissare un compenso invariabile per tutta la durata dell’incarico, ha, infatti, il solo scopo di tutelare l’indipendenza dei sindaci, mettendoli al riparo da modifiche della retribuzione decise con intenti punitivi o frutto di accordi «poco lineari».
Sì dunque al compenso, ammesso anche come credito privilegiato.
Il Sole 24 Ore