Per il Rol sempre rilevante l’indeducibilità da interessi passivi
I tre principi di diritto pubblicati ieri dalle Entrate riguardano la disciplina delle Cfc (controlled foreign companies) nella versione vigente ante 2019. I principi 5 e 8 riguardano le Cfc non black list in base all’articolo 167 comma 8-bis del Tuir (abrogato dal 2019). Esso prevede che la disciplina Cfc si applichi anche alle controllate non residenti in Stati privilegiati o residenti Ue o See con scambio di informazioni al ricorrere congiuntamente delle seguenti condizioni:
1 sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
2 conseguono proventi derivanti per più del 50% dai passive income. Riguardo al primo requisito il provvedimento 143239/2016 delle Entrate ha indicato i criteri per determinare con modalità semplificate la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica. Il paragrafo 5.1 lettera g) stabilisce che l’imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza (articoli 87, comma 1, lettera c, e 89, comma 3, del Tuir) si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione. Tale meccanismo non è applicabile al regime lussemburghese (articolo 166 del Codice tributario) per il quale l’indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni si applica nei soli limiti del reddito esente, con un meccanismo di recapture.
Il principio 8 si occupa della lettera d) del paragrafo 5.1, per cui sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti). Poiché l’indeducibilità degli interessi passivi da Rol (articolo 96 del Tuir) dipende dalla presenza di interessi attivi o di Rol capienti e non si sa nemmeno quando ciò potrà accadere, ne deriva che la variazione in aumento per il calcolo del tax rate “virtuale” domestico connessa all’indeducibilità degli interessi passivi va considerata rilevante. Il principio 9 si occupa delle Cfc black list in base all’articolo 167, comma 4 del Tuir previgente. La norma prevede che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Lato italiano si guarda all’aliquota Ires senza addizionali e all’Irap ordinaria (circolare 35/E/16). Specularmente a livello estero si guarda alle imposte societarie anche in base alle Convenzioni, reperendo le aliquote nominali da banche dati (ad esempio Ocse), senza considerare la tassazione in capo al socio.
Il Sole 24 Ore