L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (presidente Frattini, estensore Veltri), con la decisione 4/2022 del 14 marzo, ha precisato che in mancanza il concessionario deve attestare l’inesistenza della cartella, spiegandone le ragioni
Il concessionario della riscossione (articolo 26, comma 5, Dpr 602/1973) ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale. Lo ha stabilito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 4/2022 del 14 marzo (presidente Frattini, estensore Veltri).
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