Bonus pubblicità 2021: domande entro il 31 marzo con due diverse modalità

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Dal 1° al 31 marzo 2021, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali sono chiamati a presentare le comunicazioni per l’accesso al bonus pubblicità. Le istruzioni al modello di comunicazione, aggiornate per tenere conto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, confermano che per il periodo d’imposta in corso e per il 2022 vige un regime differenziato per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla “stampa” (agevolabili al 50 per cento senza il vincolo dell’incremento minimo dell’1 per cento rispetto all’anno precedente) che non si estende, invece, agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.


Al via le domande per il bonus pubblicità

Dal 1° al 31 marzo 2021 i soggetti interessati sono chiamati a presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari. A decorrere dal 2018 l’agevolazione è rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche online
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni)

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Al fine di supportare il settore dell’editoria messo a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 98, D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) ha modificato le modalità di determinazione del credito d’imposta:

  • allargando la base di calcolo dell’agevolazione, fruibile sull’intera spesa pubblicitaria sostenuta nel periodo d’imposta e non soltanto su quella “incrementale”
  • riducendo contestualmente la misura del credito d’imposta dal 75 al 30 per cento

L’art. 186, D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) ha successivamente incrementato l’intensità dell’aiuto, passando l’aliquota dal 30 al 50 per cento dell’investimento. In continuità con quanto previsto per gli investimenti pubblicitari 2020, la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020) ha prorogato sino al 2022 il regime straordinario del bonus pubblicità, introdotto dal Decreto “Rilancio” e riconosciuto per altri due anni il credito d’imposta nella misura del 50 per cento dell’investimento effettuato sui giornali quotidiani e periodici (di seguito “Stampa”), anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni agevolati. 

 

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Il regime straordinario non si estende però anche agli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”.

Come confermato dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, infatti, tali investimenti restano soggetti alla normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: “il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente”.

 

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Resta ferma in ogni caso l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.

La compilazione del modello di comunicazione La “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, da presentare tra il 1° ed il 31 marzo 2021, costituisce una sorta di prenotazione, nella quale il contribuente riporta i dati degli investimenti pubblicitari già effettuati o che prevede di effettuare nell’anno agevolato.

 

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Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

Il modello di comunicazione è il medesimo per entrambi gli adempimenti. Di conseguenza, per distinguere la tipologia di istanza è necessario barrare opportunamente la casella corrispondente al tipo di comunicazione presentata:

La comunicazione per l’accesso al credito è presentata, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le seguenti modalità:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

In merito ai dati da indicare con riferimento al credito d’imposta spettante per gli anni 2021 e 2022 le istruzioni precisano di indicare:

  • in colonna 2: l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento dell’agevolazione sulla Stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • in colonna 6: l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”;
  • in colonna 7: l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”.

 

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Si noti che la colonna 3 non deve essere compilata, in quanto, per effetto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021, è venuto meno l’onere di indicare l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulla “Stampa”.

Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.

Con riferimento alla determinazione dell’agevolazione spettante, infine, le indicazioni contenute nel modello di istruzioni precisano che:

  • in relazione agli investimenti effettuati sulla “Stampa”: il credito d’imposta richiesto, esposto nella colonna 5, è poi determinato nella misura del 50 per cento degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento; 
  • in relazione agli investimenti effettuati sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”: il credito d’imposta richiesto, esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75 per cento dell’ammontare dell’incremento (colonna 8).

 

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L’applicazione web non consente tuttavia la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1 per cento.

 

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Il credito d’imposta complessivo spettante al contribuente è determinato sommando i due crediti d’imposta calcolati come sopra indicato.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 57-bis;
  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 98;
  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 186;
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 608.