Bonus formazione 4.0 a supporto della trasformazione digitale delle imprese

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Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che il credito d’imposta formazione, si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0, ed è un intervento finalizzato al supporto della trasformazione digitale del nostro sistema produttivo. In sostanza la misura si traduce in un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano percorsi formativi da destinare al proprio personale dipendente e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita, marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione.

Con un comunicato stampa del 16 marzo 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che il credito d’imposta formazione, si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0, ed è un intervento finalizzato al supporto della trasformazione digitale del nostro sistema produttivo.

L’obiettivo è quello di sviluppare le competenze dei lavoratori, per assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali.

In sostanza la misura si traduce in un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano percorsi formativi sulle tecnologie abilitanti il paradigma 4.0.

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:

– vendita;

– marketing;

– informatica;

– tecniche e tecnologie di produzione.

I settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nel dettaglio nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018.

Le agevolazioni previste potranno essere così usufruite:

La misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come si accede

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

DAL MISE- 16 MARZO 2021

IPSOA Quotidiano