Lavori entro marzo 2022 per le spese sostenute nel 2021
Bonus facciate ancora al 90% per spese effettuate entro il 31 dicembre 2021 e lavori terminati entro i primi giorni di marzo 2022. È questo lo scenario che si presenta per chi volesse utilizzare, per l’ultima volta, l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 190/2019 nella misura del 90% delle spese sostenute, prima che intervenga la riduzione al 60% prevista dalla legge di bilancio 2022.
I due termini sopra citati sono il frutto del combinato disposto di più disposizioni normative: quella istitutiva del c.d. “bonus facciate” sopra ricordata, il c.d. decreto Antifrodi (decreto legge n. 157/2021 ) e la legge di bilancio 2022.
Alle suddette disposizioni normative deve poi aggiungersi la risposta n. 5-06751 del 20 ottobre scorso, fornita dal Mef in sede di interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati.
Per cercare di capire esattamente come muoversi per ottenere, legittimamente, l’agevolazione in oggetto nella misura del 90% delle spese sostenute per il rifacimento della facciata degli edifici, cominciamo proprio dal contenuto del suddetto chiarimento ministeriale.
In tale contesto infatti è stata confermata la possibilità di fruire del bonus facciate del 90% in conformità al criterio di cassa, ovvero pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (Sal) che, quindi, potranno essere completati anche successivamente.
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