Con la risoluzione n. 31/E dell’11 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’assistenza fiscale a distanza, in risposta a una richiesta di chiarimenti del CNDCEC. Il comma 4-septies dell’art. 78, D.L. n. 18/2020, inserito in sede di conversione in legge, ha individuato l’ambito applicativo delle modalità di assistenza a distanza prevedendo che i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica agli intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
La disposizione intende agevolare, per il periodo emergenziale connesso all’epidemia da Covid-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali. In particolare, è previsto che i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario o con sistemi di messaggistica istantanea.
Tenuto conto che la disposizione in commento può essere applicata in caso di presentazione di dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari, la stessa trova applicazione anche in caso di delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.
Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
IPSOA