Le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti non si esauriscono con il Decreto Legge n. 157 del 2021.
Un passaggio inquietante della Circolare n. 16/E carica di responsabilità i soggetti cessionari e i fornitori chiamati ad acquisire i crediti. Come noto, l’articolo 2 del DL Anti-frodi inserisce, dopo l’articolo 122 del Decreto Rilancio, l’articolo 122-bis dedicato al rafforzamento dei controlli preventivi sulle comunicazioni di trasferimento del credito. La disposizione, attuata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021 protocollo n. 340450/2021, conferisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di sospendere gli effetti della comunicazione al fine di espletare la conseguente analisi di regolarità. Attività che verrà effettuata sui profili a rischio individuati utilizzando i criteri di coerenza definiti dall’articolo 2 del DL Anti-frodi.
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assalto-alla-diligenza-la-buona-fede-non-e-piu-sufficiente 07 12 2021