Amministratore di società di capitali: autodichiarazione scritta anche in caso di sostituzione

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Il candidato amministratore deve presentare in via preventiva un’autodichiarazione in forma scritta contenente l’attestazione dell’inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 cod. civ. e delle misure di interdizione dall’ufficio di amministratore, adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.

Assonime sottolinea che l’obbligo di dichiarazione preventiva deve essere eseguita anche nel caso di sostituzione degli amministratori per cooptazione ex art. 2386, e anche nei confronti dei liquidatori, mentre non dovrebbe riguardare chi è chiamato a ricoprire mere funzioni di controllo (quindi i Sindaci).

Inoltre, l’autodichiarazione deve riguardare anche l’inesistenza di cause di ineleggibilità derivanti da norme speciali di settore oppure introdotte a livello statutario.

 

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