Aiuti di stato con trasparenza

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Pubblicazione sul web (il bilancio da solo non basta)

Per le società che presentano i bilanci abbreviati o per le micro imprese non è sufficiente l’indicazione degli aiuti nei detti bilanci ma l’obbligo deve essere assolto esclusivamente con la pubblicazione delle informazioni relative a contributi o sussidi statali sui propri siti internet o sui portali delle associazioni di categoria. A sostegno, anche una nota di XBRL Italia che richiede che l’obbligo di trasparenza sia rispettato, per le imprese che redigono il bilancio in queste forme più ridotte, con forme diverse di pubblicità.

Questo ciò che si evince, innanzitutto, dal comma 1 dell’ art. 35 del dl 34/2019 (decreto «Crescita»), che ha introdotto un ulteriore comma (il 125-bis ) all’art. 1 della legge 124/2017, come confermato da Xbrl in una nota del 22/01/2020, a corredo delle istruzioni operative per l’utilizzo della tassonomia, rubricata PCI_2018-11-04.

Com’è noto (si veda ItaliaOggi del 3/6/2021) il comma 125-bis, dell’art. 1 della legge 4/08/2017 n. 124 richiede, in caso di ottenimento di contributi e sussidi pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, di rendere pubbliche le dette informazioni.

Con l’ art. 35 del decreto «Crescita», il legislatore è ulteriormente intervenuto sulle disposizioni richiamate, di cui alla legge 124/2017, introducendo un ulteriore comma (il 125-bis) e prevedendo modifiche sostanziali concernenti l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, finalizzata alla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

Il nuovo comma 125-bis , introdotto dall’ art. 35 del dl 34/2019, dispone che i soggetti che esercitano attività commerciali, di cui all’ art. 2195 c.c. devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso comma, però, stabilisce che i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’ art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (il chiaro riferimento è alle micro imprese, di cui al successivo art. 2435-ter c.c. e alle imprese non obbligate al deposito del bilancio come le società personali e le imprese individuali) devono assolvere all’obbligo indicato con la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno su propri siti, peraltro con modalità «liberamente accessibili al pubblico» e, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria.

Si evidenzia, peraltro e tra le numerose criticità, anche interpretative, che molte imprese non risultano iscritte ad alcuna associazione di categoria, essendo seguite da professionisti liberamente scelti, con la conseguenza che, rimanendo in piedi questa impostazione, si rischia anche di alterare la concorrenza, senza considerare gli oneri aggiuntivi che dovranno essere sostenuti e la complessità operativa.

A sostegno di tale impostazione anche XBRL Italia che, come indicato, nelle istruzioni operative per l’utilizzo della tassonomia del bilancio, rubricata PCI_2018-11-04, pubblicate il 22 gennaio dello scorso anno, ha precisato che «(…) le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che, comunque, non sono tenute alla redazione della nota integrativa» devono assolvere l’obbligo di trasparenza in commento con forme diverse dalla pubblicazione del bilancio.

La situazione, visti anche i tempi stretti e la mole di aiuti erogati nel corso del 2020, sta creando numerosi disagi tra gli operatori anche se è opportuno segnalare che, in sede di conversione del dl 52/2021 , è stato approvato un emendamento che interviene sulla materia, di cui alla citata legge 124/2017 .

Le disposizioni del citato emendamento, in effetti, in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da Covid-19, prevedono il differimento del termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra l’1/1/2020 e il 31/12/2020 al 30/6/2022, con la conseguenza che, in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 125-bis  della legge 124/2017, non si applicano per l’anno 2021, le pesanti sanzioni previste dal successivo comma 125-ter (revoca dell’aiuto e sanzione dell’1% con un minimo di 2 mila euro).

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