La somma dovuta ripaga la rinuncia alla lite
L’accordo transattivo con il quale una parte rinuncia a coltivare in giudizio la pretesa risarcitoria nei confronti della controparte, a fronte del pagamento di una somma di denaro, integra una prestazione di servizi soggetta all’Iva. E’ quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 212 del 22 aprile 2022 , con la quale l’agenzia delle entrate conferma il proprio orientamento in merito all’assoggettamento all’imposta delle transazioni.
Orientamento discutibile, recentemente criticato anche da Assonime (circolare 26/2021), che in definitiva, ravvisando l’esistenza di una prestazione di servizi nella mera rinuncia all’azione giudiziaria, sortisce l’effetto di trasformare un risarcimento danni in corrispettivo.