Il trasferimento della sede della controllata non interrompe la tassazione CFC

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Il trasferimento della sede societaria di un’impresa controllata da soggetti residenti in Italia dal Lussemburgo alla Svizzera deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa. Con la risposta a interpello n. 694 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non trova applicazione l’exit tax, non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano, mentre occorre verificare attentamente se, nello Stato estero di destinazione, la CFC continua a integrare le condizioni di applicazione dell’art. 167 TUIR, nella particolare ipotesi in cui la controllata estera sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo.

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC Rule), contenuta nell’art. 167 TUIR prevede un regime di “imposizione per trasparenza” in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievi internazionale”, pag. 382).

 

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Il trasferimento della sede della controllata non interrompe la tassazione CFC