Transfer pricing: firma elettronica con marca temporale per la documentazione idonea

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Affinché la documentazione in materia di transfer pricing possa essere considerata idonea, Masterfile e Documentazione Nazionale devono seguire la struttura prevista dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento 23 novembre 2020; sono ammissibili modifiche parziali e integrazioni che non comportino modifiche sostanziali delle informazioni. Con la bozza di circolare in consultazione fino al 12 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo. La documentazione deve essere firmata, dal legale rappresentante del contribuente o dal suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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