Credito R&S, tempi «base» per l’omissione in RU

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Non scatta l’allungamento dei termini a otto anni: il credito non è inesistente
Per la Ctr non spetta a un Dm negare la spettanza in caso di mancata indicazione

In assenza di una espressa indicazione di decadenza nella legge istitutiva (legge 296/2006), non può ritenersi inesistente il credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione senza essere stato indicato nel quadro RU. Pertanto, alfine di contestare l’indebita compensazione per l’eventuale non spettanza dell’agevolazione, l’ufficio non può avvalersi del più esteso termine di decadenza di cui all’articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008, applicabile esclusivamente agli atti di recupero attinenti a crediti inesistenti e non anche a crediti non spettanti. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza n. 2343/3/2021 (presidente Rollero, relatore Chiametti).

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Credito R&S, tempi «base» per l’omissione in RU Il Sole 24 Ore del Lunedì