Dubbi sulla classificazione degli oneri «esterni» relativi alle prestazioni di terzi
L’attuale regime del bonus ricerca e sviluppo ( articolo 1, commi 198-207, legge160/2019 ) si contraddistingue, rispetto al precedente regime , per alcune differenze sia con riferimento al meccanismo di determinazione del credito sia con riguardo alle tipologie di costo agevolabili, riformulandone, in taluni casi, la descrizione e le regole di rilevanza ai fini del calcolo. Abbandonando il criterio incrementale, infatti, dal 2020 il bonus si determina applicando l’aliquota agevolativa ad una base di calcolo composta dai soli costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d’imposta, che, nonostante una parziale riformulazione, possono ancora essere distinti in due macro classi: costi di ricerca e sviluppo interni ed esterni. A fronte delle nuove regole, è evidente come la collocazione di un costo tra una categoria di spesa possa incidere, anche notevolmente, sulla quantificazione del credito spettante. A questo riguardo, i maggiori dubbi concernono la classificazione dei costi “esterni” relativi alle prestazioni di terzi, ovverosia quei costi che, secondo il vecchio regime erano ammissibili come spese di ricerca extra-muros .
Bonus R&S, la collocazione dei costi incide sul credito