Con la circolare n. 34/E del 2022 l’Amministrazione Finanziaria si è limitata a confermare quanto già stabilito con la precedente circolare n. 48/E del 2007, ovvero che nel caso di beni oggetto di apporto in un trust il trattamento fiscale varia in funzione del soggetto che effettua il trasferimento nonché della tipologia di bene trasferito ovvero, più in dettaglio, a seconda che il trasferimento sia eseguito da un disponente imprenditore o non imprenditore e che abbia ad oggetto beni relativi all’impresa o meno. Tuttavia, così operando, l’Amministrazione Finanziaria ha lasciato impregiudicati taluni dubbi interpretativi maturati sul punto.
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fonte: Ipsoa Quotidiano