È nulla (e non inesistente) la notifica effettuata tramite PEC non iscritta nei pubblici registri

adminLe News

Con ordinanza n. 29458 del 10 ottobre 2022, la Suprema Corte, si è pronunciata nuovamente in tema di notifiche telematiche ritenendo che la “notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultanti dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3-bis, co. 1, L. n. 53/1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018)”. Il decisum, che si andrà a commentare, si presenta in controtendenza rispetto alle precedenti pronunce, che facevano conseguire alla stessa irregolarità l’inesistenza della notifica non suscettibile di sanatoria e non la nullità.
La questione giuridica
La quaestio iuris in esame attiene al tema relativo alla notifica effettuata dall’Agente della Riscossione per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (REGINDE, INIPEC e IPA). Molto brevemente, si ricorda che in tema di notificazione di atti esattoriali effettuata tramite PEC, l’art. 3-bis della Legge n. 53/1994, al comma 1, prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”. Tali elenchi sono individuati dal comma 1 dell’art. 16-ter, D.L. n. 179/2012 (conv. dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), che indica i registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche. Negli ultimi anni, è accaduto non di rado che l’AdER notificasse atti ai contribuenti da indirizzi PEC non presenti nei registri suindicati, circostanza che ha dato vita ad una mole di contezioso notevole poiché i contribuenti hanno proposto ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie competenti al fine di eccepire l’irregolarità della notifica.
(leggi tutto)