Termine dilatorio applicabile anche se il contribuente ha già presentato osservazioni

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Ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, entro i 60 giorni successivi il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli u􀁁ci impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Al riguardo, la Corte costituzionale (ordinanza 24 luglio 2009, n. 244) e la Suprema Corte (Cass. 3 novembre 2010, n. 22320) hanno puntualizzato che tale disposizione implica – in applicazione dell’art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000, degli artt. 3 e 21-septies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 56, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la sanzione di nullità dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull’urgenza che ne ha determinato l’adozione (Cass. 5 ottobre 2012, n. 16999).

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Termine dilatorio applicabile anche se il contribuente ha già presentato osservazioni