Con la sentenza 26 maggio 2022, n. 17155, la Corte di cassazione ha affermato l’applicabilità della regola della cosiddetta priorità relativa ai fini del pagamento, nell’ambito di un concordato preventivo, dei crediti fiscali, in deroga alla regola della priorità assoluta, che trova invece applicazione in ordine al soddisfacimento di tutti gli altri crediti (Cassazione 10884/2020).
Pertanto, i crediti di rango inferiore rispetto a quelli fiscali possono essere parzialmente soddisfatti anche ove quelli fiscali non siano stati pagati integralmente, purché il soddisfacimento offerto a questi ultimi sia maggiore di quello destinato ai crediti di rango inferiore. In altri termini, una parte del patrimonio dell’impresa debitrice può essere “sottratto” al soddisfacimento dell’Erario, se ciò è necessario per soddisfare anche altri creditori, il cui consenso sia utile ai fini della prosecuzione dell’attività e risulta quindi strumentale per la produzione di quelle entrate che possono essere impiegate per assicurare agli stessi crediti fiscali un soddisfacimento migliore di quello che questi riceverebbero in caso di liquidazione dell’impresa debitrice. È evidente che per il Fisco è meglio ripartirsi con i creditori inferiori i flussi generati dalla continuazione dell’attività, piuttosto che impedirne la creazione senza vantaggio.
Concordato preventivo, crediti fiscali pagati con priorità relativa