Monitorati i bonifici esteri da 5mila euro

adminLe News

Cambia la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero posto a carico degli intermediari finanziari e di alcuni operatori non finanziari.

Il nuovo decreto legge Semplificazioni modifica l’articolo 1 del Dl 167/1990. Secondo la norma vigente gli intermediari devono comunicare all’agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso intermediari non residenti effettuati, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di operazioni frazionate eseguite per conto di persone fisiche, società semplici o associazioni equiparate o enti non commerciali residenti o non residenti in Italia.

Il richiamo alle operazioni frazionate viene inteso nel senso indicato dell’articolo 1, comma 1, lettera v) del Dlgs 231/2007 (“antiriciclaggio”), richiamato dall’articolo 36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto a sua volta richiamato dal provvedimento attuativo del 16 luglio 2015. Pertanto, normalmente si sommano i trasferimenti fatti in sette giorni a meno che non ci siano altri motivi per ritenere più operazioni siano collegate per realizzare un’operazione frazionata. La bozza di decreto legge riscrive il comma 1, ma l’unico cambiamento consiste nel fatto che il monitoraggio deve riguardare tutti i trasferimenti di importo superiore a 5mila euro. Non è detto che l’effetto del cambio di criterio sia idoneo a ridurre il numero delle comunicazioni.

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